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GARANZIE PRIORITARIE

POLIZZA INCENDIO ED EVENTI PARTICOLARI - Vedi filmato

Questa copertura assicurativa è necessaria per proteggersi dal danno economico conseguente  alla distruzione dei  beni utilizzati  per il raggiungimento dello scopo sociale e, più precisamente:

fabbricati, impianti, macchinari, merci che  rappresentano gli investimenti che l’imprenditore  esegue  per  essere produttivo.Per poter effettuare questi investimenti si  ricorre o ai propri risparmi (mezzi propri) o a finanziamenti bancari (mezzi di terzi) perciò è necessario trasferire i rischi derivanti dalla perdita dei  beni ad una compagnia di assicurazione  per non intaccare la propria ricchezza.

Piccole e medie imprese
Commercianti
Settore alberghiero, ricettivo e ristorazione




POLIZZA FURTO

Valgono le stesse considerazioni della polizza incendio sottolineando che tra la due ha priorità il contratto incendio  in quanto il danno conseguente al furto  è comunque limitato e in molti casi quantificabile a priori , mentre il danno da incendio può provocare  la perdita totale dei  beni di proprietà e/o in locazione dell’azienda.

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POLIZZA DI  RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

La garanzia prestata con questo contratto ha una duplice funzione:

Proteggere il capitale dell’impresa che viene “aggredito” da terzi danneggiati per ottenere il giusto risarcimento;
Proteggere il patrimonio personale dell’imprenditore in  presenza di ditte individuali e/o di società di persone dove i soci rispondono illimitatamente nei confronti dei terzi.

In realtà durante lo svolgimento della propria attività l’imprenditore può causare danni a persone e cose di terzi e, soprattutto, può essere oggetto di azione di rivalsa da  parte dell’INAIL per le somme che l’istituto sia tenuto a indennizzare ai dipendenti dell’artigiano e all’artigiano stesso in conseguenza di un infortunio sul lavoro.
Va’ precisato che con l’inasprimento delle norme in tema di “igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro”  (DPR 626 e 494) la sola  inosservanza delle norme determina la responsabilità del datore di lavoro e,  recenti casi,  hanno ribadito questa operatività anche nei casi di società di persone per gli infortuni subiti dai titolari e /o famigliari coadiuvanti iscritti all’INAIL che ottengono dall’INAIL stesso il riconoscimento della  rendita vitalizia a cui non è  possibile rinunciare e,  di concerto,  subiscono la rivalsa dall’INAIL per il  controvalore capitalizzato e attualizzato della rendita stessa. Relativamente  alla portata della garanzia per non creare false aspettative va’  chiarito  che si possono assicurare solo le responsabilità civili  derivanti da fatti accidentali,  che l’articolo 2043 del codice civile definisce di “natura extra contrattuale e che invece,  non sono assicurabili i danni di “natura contrattuale” che, sempre per codice  civile, spettano,  per loro natura, all’imprenditore  in quanto “ rischi d’impresa”.

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Il contratto di Responsabilità civile  verso terzi e dipendenti  va’ predisposto in base ad una analisi del tipo di attività delle aziende prevedendo estensioni di garanzia specifiche che lo rendono più efficace e, deve prevedere dei massimali sufficienti a salvaguardare l’azienda in caso di danni gravi a persona.

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COPERTURA ASSICURATIVA CASO DI MORTE DEI SOCI  DI SOCIETA’ DI PERSONE

Questa tipologia di rischio è sottovalutata sia dai consulenti assicurativi sia dai consulenti fiscali mentre ha un impatto sulle aziende che, a volte, mette  in discussione la prosecuzione della attività.
In effetti in virtù dell’articolo 2284 del codice civile in caso di morte di un  socio deve essere liquidata agli eredi la quota di partecipazione del socio defunto  e, nella maggioranza dei casi,  le società non hanno la liquidità necessaria  per eseguire l’operazione, di conseguenza la società va’ posta in liquidazione.
Per proteggersi da questa evenienza è opportuno agire sull’atto costitutivo prevedendo la liquidazione  agli eredi con  la conseguente loro  accettazione che la società potrà continuare la sua attività con la nuova compagine societaria  e  garantirsi la liquidità per l’operazione  attraverso la stipula di una polizza vita caso morte  da qualunque causa con beneficiaria la società stessa  assicurando un capitale pari alla quota di capitale più  l’adeguato valore di Stato Patrimoniale; il premio è deducibile come costo d’impresa.

ULTERIORI NECESSITA’ ASSICURATIVE

Sinteticamente si possono elencare altre tipologie di contratto che sono utili all’imprenditore ma non rivestono il carattere di priorità  come le precedenti e possono essere stipulate successivamente:

Ritiro patente

Responsabilità civile prodotti

Polizze fideiussorie

Polizza infortuni dei dipendenti

Polizza di difesa legale

Polizza delle merci trasportate

Trattamento di fine rapporto dei
   dipendenti

Postuma da installazione

Car

Postuma decennale art.1669 del
   Codice Civile



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